la fruizione dei beni culturali: il percorso legislativo italiano.

La fruizione dei  beni  culturali: il percorso legislativo italiano.

La legislazione italiana relativa ai beni culturali[1] si è occupata a lungo e quasi esclusivamente dei problemi riguardanti la tutela e la conservazione del ricco patrimonio presente nel nostro Paese; l’articolo 9 della Costituzione [2] metteva in relazione, tramite un accostamento tra due commi, la salvaguardia del patrimonio storico e artistico della Nazione con la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Invece, soltanto a partire dal secondo dopoguerra si è dibattuto, sulla questione inerente la fruizione e la funzione sociale (funzione sociale intesa soprattutto come ruolo educativo del bene culturale) dei luoghi d’arte italiani, sia dal punto di vista teorico che legislativo; purtroppo, nonostante i progressi compiuti a livello normativo ed organizzativo, ancora oggi sono numerose le lacune presenti in campo legislativo che non garantiscono  una piena accessibilità e fruibilità dei monumenti da parte dei portatori di handicap.

Ripercorriamo brevemente le vicende che nel corso degli ultimi cinquant’anni hanno caratterizzato gli orientamenti teorici e legislativi circa la fruizione dei beni culturali in Italia – per quanto riguarda le strutture museali[3] ed i parchi archeologici[4] .

§         Dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta.

Nella riunione internazionale UNESCO-ICOM [5], svoltasi a Parigi nel 1951, emerge per la prima volta come argomento di dibattito il ruolo educativo del patrimonio culturale: viene infatti affermato che le opere d’arte non devono essere fruite soltanto da una stretta cerchia di addetti ai lavori, ma che tale fruizione debba essere estesa ad un pubblico il più possibile vasto e articolato. In quest’occasione lo studioso G.C. Argan ripropone un concetto già esposto in un articolo del 1949:

“Il compito di raccogliere e conservare le opere d’arte, un tempo funzione e privilegio di determinati ceti, è passato alla comunità sul finire del secolo XVIII e sul principio del XIX; la nascita del Museo corrisponde al positivo riconoscimento della capacità educativa dell’arte [6].

 

Bisogna attendere fino al 1955, anno in cui viene convocato a Perugia un convegno che ha l’intento di definire le finalità della nascente “museologia”; grazie a tale evento sono da un lato individuati i problemi inerenti alla conservazione e all’esposizione delle opere, dall’altro quelli relativi alle attività di formazione e promozione culturale. I dati raccolti attraverso indagini statistiche confermano la duplice arretratezza ed inefficienza in cui versano le condizioni del patrimonio culturale italiano, rispetto alle questioni sollevate; tuttavia al termine del convegno sono percepite soltanto le indicazioni giuridiche riguardanti la tutela del patrimonio artistico nazionale[7].

Durante gli anni ’60  un maggiore interesse per le capacità educative dell’arte ed ulteriori spunti di riflessione provengono dal mondo della scuola[8]. Proprio nell’ambiente dell’associazionismo scolastico si sviluppano interessanti proposte volte a migliorare la fruizione dei beni culturali. È da sottolineare che nel corso del convegno del CDNIA[9] sul tema della “Didattica dei Musei e dei Monumenti” sono avanzate una serie di proposte che saranno nel corso del tempo recepite anche a livello normativo: in particolare si auspica l’istituzione di un “Servizio centrale che curi il coordinamento dei rapporti fra la scuola e i musei”, e la creazione di un “Servizio didattico da istituire presso le Sovrintendenze e le direzioni dei musei”[10]. Inoltre si sottolinea l’opportunità di affidare ad esperti del settore il compito di fungere un necessario servizio di collegamento tra scuola e struttura museale; al museo si chiede di esporre le opere in maniera chiara dal punto di vista didattico, e di promuovere attività di studio ed educative.Nel mese di ottobre dello stesso anno a Roma si riunirono i componenti dell’Associazione dei funzionari delle Soprintendenze: si torna intanto a denunciare l’insufficienza del personale, la mancanza di impianti di riscaldamento e molti altri problemi inerenti la conservazione delle opere.

Per tentare di porre rimedio alla precaria situazione in cui versano i beni culturali nel nostro Paese, il 26 aprile 1964 viene istituita una “Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”. Come dichiara esplicitamente la legge istitutiva, gli obiettivi della commissione sono: 1) revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche), nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili; 2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze; 3) adeguamento dei mezzi finanziari[11].  La Commissione di indagine – meglio nota come “Commissione Franceschini” dal nome del suo presidente – in tal modo però trascura il problema della didattica, limitandosi in proposito a rilevare la necessità di un’azione educativa senza però fornire alcuna indicazione di carattere operativo.

Bisognerà attendere fino al convegno nazionale, svoltosi a Reggio Calabria nel 1969, sul tema  I Musei nella società di oggi, l’annuncio di una Commissione di studio per la didattica nei musei , nell’ambito del Ministero della Pubblica Istruzione[12].

Si giunge così all’emissione di una circolare ministeriale[13] (27 marzo 1970, n. 128) con la quale si intende dare ufficialmente l’avvio alla costituzione di Sezioni didattiche[14] presso i principali musei e alla istituzione di diversi Centri di coordinamento di tali uffici presso ciascun Provveditorato agli Studi. Tuttavia bisogna notare che nel testo della circolare viene ignorato il nuovo concetto di “bene culturale” già adottato dalla Commissione Franceschini, ed in particolare si fa  riferimento all’opportunità di istituire delle sezioni didattiche soltanto presso i “principali” musei, intendendo con questa formula i grandi musei contenitori di capolavori.  Il documento infatti si basa su una concezione dell’arte ancora legata a vecchi schemi, che non consente di comprendere il valore storico e antropologico – culturale e formativo, dunque – della documentazione conservata nei musei minori. Nonostante ciò, la circolare rappresenta un momento importante nel dibattito attorno alla funzione e fruizione dei beni culturali: segna una svolta nel campo della politica museale, cui tuttavia non fa seguito nell’immediato una normativa che renda cogente l’istituzione delle Sezioni e dei Centri per la didattica.

Negli anni ’70 un rinnovato impulso al dibattito sul tema della tutela e della funzione socio-educativa dei beni culturali è dato dal convegno sul tema Il museo come esperienza sociale (1971)[15],  promosso dalla Commissione per la didattica dei musei:  in quest’occasione si auspica che la struttura museale diventi il luogo dove svolgere funzione fondamentale per la realizzazione di una educazione permanente[16]. Il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di musei locali o di interesse locale (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3) apre nuove prospettive nel campo della sperimentazione della fruizione dei beni culturali; avvengono numerose iniziative portate avanti da centri minori del territorio nazionale, che mirano a risvegliare una nuova coscienza del bene culturale locale. Tuttavia, la mancanza di coordinamento tra le varie attività e gli operatori coinvolti, e soprattutto l’assenza di un servizio centrale rende carente l’organizzazione dei progetti . L’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali (D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 convertito con modifiche nella L. 29 gennaio 1975, n. 5)[17]- richiesta, al termine dei lavori, dalla Commissione presieduta da Antonino Papaldo [18] – non introduce particolari novità per quanto attiene la didattica museale e la fruizione in generale dei beni culturali.  Piuttosto, è dai Decreti Delegati[19]  riguardanti la scuola che si evincono alcuni interessanti elementi circa i rapporti che potrebbero essere instaurati con le altre agenzie culturali. In particolare, con il decreto legislativo 31 maggio 1974, n. 416 si pongono le basi per un cambiamento radicale all’interno del mondo scolastico, allo scopo di attribuire alla scuola « il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica[20]». Purtroppo alle richieste provenienti dal mondo della scuola, il nuovo Ministero tarda ad attuare i provvedimenti necessari.si dovrà attendere fino al 1982, anno in cui viene presentata una proposta di legge n. 3247 dall’on Domenico Amalfitano, intitolata Disciplina dell’attività di promozione culturale e didattica riguardante i beni culturali e ambientali svolta dagli Organi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dal Ministero della Pubblica Istruzione; tale proposta – che intende istituire delle Sezioni di promozione culturale e didattica presso gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali[21] – non viene tuttavia approvata. Le Sezioni didattiche, non potendo essere trasformate in uffici istituzionali con un proprio organico, proprie attrezzature, spazi operativi all’interno delle Soprintendenze e delle Amministrazioni locali, continuano, tra numerose difficoltà, a fornire dei servizi grazie alla buona volontà di alcuni operatori che sopperiscono alle carenze normative con autonome iniziative.

Gli interventi legislativi degli anni ‘80 sembrano volti principalmente a tentare di trasformare la nozione, ormai acquisita, di bene culturale in quella di bene economico produttivo. In tal senso si possono inquadrare tutta una serie di provvedimenti finalizzati ad investire risorse finanziarie suppletive rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, prevedendo un futuro ritorno economico per lo Stato. Le disposizioni relative ai “giacimenti culturali”[22] prevedono, ad esempio, lo svolgimento di un censimento da effettuarsi tramite le nuove tecnologie informatiche, allo scopo di porre le basi per una effettiva valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Altri interventi straordinari sono volti a salvaguardare opere in stato di degrado, a realizzare scavi archeologici, a ristrutturare e riqualificare piccoli centri di interesse storico e artistico, soprattutto ai fini di sviluppare o migliorare gli itinerari turistici.

§         Dagli anni Novanta al nuovo millennio. 

Osservava M.S. Giannini[23]  che “il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione”: in questa citazione è possibile individuare la vocazione comunitaria del bene culturale, il quale non va soltanto preservato nel suo stato originario, ma deve essere altresì messo a disposizione della collettività, per alimentarne lo sviluppo intellettuale.

In un tale contesto, la c.d. legge Ronchey [24] promulgata agli inizi degli anni ’90, rappresenta una tappa importante sulla strada del miglioramento delle condizioni di fruibilità dei beni culturali di proprietà statale. Per la prima volta, vengono stabiliti, con legge (art. 3), strumenti per assicurare l’apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi dello Stato.

Viene, poi, introdotta – e questo è ormai noto – la nozione di “servizi aggiuntivi”, intesi quali servizi accessori al “godimento” del bene culturale, da affidare in concessione a soggetti privati o enti pubblici e suscettibili di produrre reddito [25].

Negli anni successivi si susseguono disposizioni legislative che mirano ad una “esternalizzazione” dei servizi erogati dalle strutture museali, affidandoli appunto ad organizzazioni operanti al di fuori della Pubblica Amministrazione[26].

Osservando l’elenco dei servizi contenuti nell’articolo 2 del D.M. 24 marzo 1997, n. 139 [27], non si può fare a meno di notare quanto siano disomogenei tra loro e che ciò non consenta di considerarli appartenenti ad un’unica categoria. Se è da un lato conveniente da un punto di vista economico affidare a terzi  la gestione e l’espletamento dei servizi di accoglienza, dall’altro non è possibile valutare esclusivamente secondo criteri economici il valore formativo dei servizi educativi. Infatti, tale affidamento delle attività educative concernenti i beni culturali, causa l’avvicendamento dei soggetti privati dovuta agli esiti degli appalti-concorso, rende vana la programmazione di un progetto didattico unitario e scientificamente controllabile nel tempo: tutta l’attività didattica rischia di trasformarsi inoltre in un servizio costoso, fruibile solo dagli adulti, limitato alla sola formula della visita guidata di carattere sporadico.  Le critiche contro l’orientamento espresso dalla L. 23 febbraio 1995, n. 41 e dal D.M. 24 marzo 1997, n. 139 non tardano a mancare: infatti nel 1996 viene istituita la Commissione Interministeriale per la didattica del museo e del territorio[28], mediante la quale si invitano i legislatori a riservare una maggiore attenzione ai problemi concernenti la didattica, avanzando anche la richiesta di istituire un centro di coordinamento, indirizzo, monitoraggio, consulenza, informazione, sperimentazione e documentazione dei servizi educativi del museo e del territorio[29]. Sulla base delle indicazioni espresse dalla Commissione Interministeriale per la didattica del Museo e del Territorio, il 20 marzo 1998 è stato firmato l’accordo-quadro tra Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione che ha stabilito nuove regole per la sperimentazione di attività didattiche sui beni culturali da portare avanti attraverso una collaborazione tra Istituti scolastici e Servizi educativi delle soprintendenze, da istituire ovunque non siano stati ancora attivati.

Sotto il profilo normativo e per la completezza del quadro generale, è da considerare che il tema della fruizione dei beni culturali trova considerazione particolare nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dove, all’art. 152, disciplina la valorizzazione dei beni culturali e prevede che essa sia curata, ciascuno nel proprio ambito, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali e, all’art. 153, si occupa della promozione delle attività culturali da attuare mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali[30].   Tuttavia, il decreto legislativo non sembra attribuire particolare rilievo alle funzioni educative e demanda alle istituende Commissioni regionali per i beni e le attività culturali il compito di definire il piano di valorizzazione e promozione dei beni culturali, coordinando e armonizzando le iniziative dello Stato, delle regioni e degli enti locali con quelle di altri possibili soggetti pubblici e privati.

Nel decreto legislativo che istituisce il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali[31]  si ribadisce la volontà di favorire la cooperazione tra Stato, regioni, enti locali, organizzazioni di volontariato e soggetti privati, in vista della valorizzazione dei beni culturali[32].

In contrapposizione a questo rinnovato interesse per la funzione socio-educativa dei beni culturali da parte delle istituzioni, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali ripropone – recependo quanto stabilito dalla L. 23 febbraio 1995, n. 41 e dal D.M. 24 marzo 1997, n. 139 – la possibilità di affidare in concessione a privati « i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica » (art. 112) , qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dall’amministrazione (art. 113) ».

Il solo articolo 111 del Testo Unico, recependo le disposizioni provenienti dalla L. 8 ottobre 1997, n. 352, torna a sottolineare la necessità di favorire la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti attraverso la stipulazione di apposite convenzioni tra le scuole e il Ministero. Tuttavia, anche a proposito di questo articolo, non si può fare a meno di rilevare i limiti di un approccio alla didattica dei beni culturali che presuppone come soli referenti i ragazzi in età scolare, senza predisporre alcuna iniziativa in favore di un pubblico adulto o con bisogni speciali, che dovrebbe essere altrettanto sensibilizzato nei confronti delle tematiche culturali e ambientali secondo quanto prevedono i principi dell’educazione permanente. D’altro lato, sotto un profilo più generale, può essere sottolineato come il T.U.  490/1999 raccoglie in una specifica sezione (la sezione II del capo IV del titolo I) le norme relative alla fruizione dei beni culturali e ciò che rileva non è solo il contenuto delle norme, quanto piuttosto l’interesse ad “isolare”, per così dire, la categoria della fruizione, attribuendole particolare visibilità.

Secondo la normativa attualmente in vigore[33] , al Titolo II “Fruizione e valorizzazione”, capo I ”Fruizione dei beni culturali”,  sono stabiliti i criteri da seguire in riferimento alla fruizione dei beni culturali[34].  La fruizione è una competenza condivisa da Stato, Regioni ed Enti pubblici territoriali. Essi assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura,  nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice. La legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente; il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione della fruizione degli istituti e dei luoghi di appartenenza pubblica è assicurato da accordi tra Ministero, regioni ed enti pubblici territoriali.

§         Compiti dei musei.

 

L’elenco dei compiti dei musei così come si trovano enunciati nella maggior parte delle leggi italiane, rispecchia quello delle funzioni definite a suo tempo nell’art.7 del D.P.R.n.3/1977.  Il museo, quindi, ne esce quale presidio locale della salvaguardia (attraverso le azioni della raccolta, conservazione ed inventariazione del materiale) e della crescita culturale della comunità (attraverso le azioni educative ma, soprattutto, con le mostre).  Le leggi regionali, quindi, esplicitano, senza particolari differenziazioni,  soprattutto questi compiti: raccolta, conservazione, inventariazione e catalogazione; incremento del patrimonio; valorizzazione dei beni culturali; attività di ricerca scientifica; promozione culturale ed educativa attraverso attività didattica, mostre, convegni, salvaguardia .

Organizzazione dei musei: requisiti di funzionalità e standard di qualità.

La funzionalità dei musei è generalmente indicata quale un obbligo degli enti locali, i quali devono garantire il rispetto di una serie di requisiti perché si dia luogo alla esistenza dei musei (significativo, tuttavia, che nessuna legge preveda una precisa azione sanzionante nel momento in cui tale impegno venga disatteso, salvo impedire l’accesso ai contributi). Il primo dei requisiti – considerato fondamentale anche nel recente atto di indirizzo ministeriale, ma già previsto come obbligo dalla legge 1080 del 1960 – è che il museo sia dotato di statuto e regolamento o almeno di quest’ultimo. Gli ambiti gestionali vengono, nella maggior parte delle leggi, semplicemente enunciati: si dice, insomma, ‘cosa’ si deve fare ma non ‘come’. Solo le Regioni che hanno assimilato i dettami della organizzazione di qualità dei servizi pubblici  e del rispetto di standard minimi gestionali hanno innovato secondo quest’ottica le normative. L’organizzazione e il funzionamento dei musei sono azioni che si poggiano necessariamente sulle persone: per tale motivo il secondo principale requisito vincolante gli enti locali per una corretta gestione è la presenza di personale, possibilmente qualificato[35].

 

Spunti di riflessione.

 

La fruizione dei  beni culturali, intesa come pedagogia del patrimonio, riveste un ruolo fondamentale nel duplice rapporto che lega il museo, in quanto contenitore “chiuso” di oggetti e – nel nostro caso – il sito archeologico, in quanto contenitore “aperto”, e le molteplici categorie di pubblico al quale essi sono  rivolti.  È fuor di dubbio che è ormai riduttivo, infatti, pensare e rapportarsi esclusivamente ad utenti in età scolare, tendenza finora prevalente ed ufficializzata già nell’art. 111 del Testo Unico, ma è necessario aprirsi ad altre tipologie di “pubblici”. 

Se è vero che al museo è istituzionalmente assegnata una funzione conservativa, altrettanto istituzionale e non secondaria si deve considerare quella educativa, che si realizza per mezzo di un confronto diretto con i beni sul territorio, finalizzato alla creazione di condizioni interpretative più che di pura e semplice fruibilità, per costruire senso di appartenenza ad una tradizione culturale comune.

Gli oggetti conservati nei musei o le testimonianze visibili nei siti archeologici devono poter trasmettere un messaggio  semplice e chiaro: dal passato si traggono gli elementi per interpretare e vivere il presente, fornendo, appunto, il senso di appartenenza ad una tradizione culturale comune e contribuendo, nello stesso tempo, a suscitare quell’atteggiamento di comprensione e di rispetto che rappresenta il miglior sistema di tutela.

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Bisogna tuttavia considerare che l’approccio normativo finalizzato alla creazione di servizi adeguati per migliorare la fruibilità dei beni culturali, ha subito un’accelerazione nel periodo a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio; questa nuova esigenza dipende da una rinnovata visione del pubblico inteso come utenza eterogenea, e soprattutto da una maggiore sensibilità nei confronti dei portatori di handicap da parte delle istituzioni. Accanto alle questioni relative all’accessibilità fisica ed economica, a partire dalla fine del decennio scorso, sulla scorta delle legislazioni nazionali relative agli standard per i servizi educativi, è stato posto il tema dell’accessibilità culturale [36]. La sfida per le politiche del patrimonio consiste nel riprogrammare le istituzioni culturali per svolgere un ruolo attivo nella nuova articolazione dei rapporti di differenza”[37].

Un passo in avanti verso tale direzione viene effettuato nel 1999, anno in cui è riconosciuto dal Parlamento italiano il Museo tattile Statale Omero[38]: in realtà il Museo nasce nel 1993 su ispirazione dell’Unione Italiana Ciechi, con il contributo del Comune di Ancona e della Regione Marche, e soltanto sei anni dopo viene riconosciuto come struttura statale, proprio per la sua valenza educativa unica all’interno del panorama dei musei italiani.

 Un altro importante intervento legislativo avvenuto nel nostro Paese , che ha dato una forte spinta verso l’innovazione ed una maggiore attenzione alle specifiche esigenze dei visitatori, è l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei Musei, elaborato da un gruppo di lavoro nazionale, per conto del ministero dei Beni e delle Attività Culturali [39]. All’interno dell’Ambito VII, degli otto in cui il documento è suddiviso, tra le condizioni preliminari di accessibilità e fruibilità leggiamo :”Tra le condizioni di fruibilità sono da ritenere compresi tutti quei provvedimenti ed accorgimenti che mettano i visitatori con svantaggi di vario genere in grado di fruire pienamente della visita e dei servizi, esperienza ed informazioni connesse, tenendo conto nell’allestimento dei problemi di vista e udito che, oltre a quelli della deambulazione, possono di fatto limitare l’accesso da parte dei visitatori”. Il D.M. del maggio 2001 ha avuto il merito di sollecitare la riflessione e –  soprattutto nelle regioni dove è stato sostenuto il coinvolgimento attivo della comunità professionale –  le indicazioni e i temi considerati dall’Ambito VII del documento ministeriale sono stati al centro di un vivace confronto.

Purtroppo allo stato attuale,  il dibattito sull’accessibilità dei beni culturali è estremamente complesso, perché l’accessibilità dovrebbe riguardare l’ambiente complessivamente inteso: lo spazio che definisce il bene culturale, il tempo per fruirlo, gli oggetti esposti e quelli d’arredo, la didattica e i materiali didattici illustrativi, il personale addetto al contatto con il pubblico.

Occorre notare che, spesso, le problematiche relative all’esclusione e dell’accesso alla cultura sono confinate entro i servizi educativi e non investono con tutta la loro forza gli organi direttivi delle istituzioni. Ad esempio,  il Ministero non ha ancora, al giorno d’oggi, diffuso delle linee guida nazionali per l’accessibilità dei beni culturali a favore dei portatori di handicap visivi; senza una direttiva adeguata sarà difficile scardinare il diffuso senso di chiusura  verso l’esplorazione tattile, che appare fondato più sul pregiudizio che su un’effettiva necessità di salvaguardia del patrimonio artistico. Questa direttiva dovrebbe avere lo scopo di ridurre i divieti di toccare solo ai casi effettivamente necessari[40].

Risulta difficile credere che una legge voglia tutelare solo i beni culturali e non le persone, ad una cultura che prescinda dall’uso , nel senso più ampio del termine: insomma, è quasi impensabile che due valori fondamentali da salvaguardare – l’uomo e l’opera d’arte – siano ritenuti necessariamente incompatibili. Poiché se è vero che “l’arte  non può essere tale in sé, ma esiste solo se “appartiene”, cioè è fruita dall’uomo (…) ogni ostacolo che si frappone tra l’uomo e l’arte, che in qualche modo ne impedisce la fruizione o ne limita il campo di relazione, (…), è negazione dell’arte stessa e dei principi che presiedono una corretta pratica di salvaguardia”[41].

 

 

 

 

 

 

 


[1] La nozione di “bene culturale” è stata utilizzata in Italia per la prima volta dalla Commissione Franceschini (1964-1966) – istituita con la L. 26 aprile 1964, n. 310 – e si è imposta nel tempo sulla vetusta definizione adottata dalla L. del 1° giugno 1939, n. 1089 (“cose di interesse artistico o storico”), e sulla nozione più descrittiva inserita nella Costituzione (“patrimonio storico e artistico”).

[2] « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione » (art. 9 Cost.).

[3] La nozione giuridica di museo ha avuto, in questi ultimi anni, una profonda trasformazione. Il museo non può essere considerato un contenitore di beni, ma costituisce piuttosto l’assetto organizzativo preposto alla tutela, alla fruizione ed alla valorizzazione della cultura: il soggetto in grado di svolgere unitariamente la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. Un museo deve essere in grado di esercitare tutte le funzioni proprie della gestione dei beni culturali, che il legislatore ha individuato nella tutela (attività dirette a conservare e proteggere i beni culturali), gestione (attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali),valorizzazione (attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali),promozione (attività diretta a suscitare e sostenere attività culturali).

[4] Nel quadro legislativo italiano, sino al 2000 non era mai stata adottata una definizione normativa di “parco archeologico”, se non da parte delle leggi regionali; in realtà,  il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (circolare n. 12059 del 15.11.1990) ,  aveva a suo tempo chiarito che si deve intendere per Parco Archeologico un’area protetta nella quale, per la consistenza di presenze monumentali, può individuarsi e definirsi uno spazio di particolare valenza quale Museo all’aperto. Il concetto di parco archeologico va quindi  riferito a una considerevole estensione territoriale, nella quale l’aspetto naturale sia comunque fortemente connaturato all’ambiente. Da tale definizione, è originato un lungo dibattito tra gli addetti ai lavori, mentre nella prassi e nella legislazione, i termini parco, area, sito o zona archeologica continuavano ad essere usati indifferentemente. All’interno del Testo Unico 29 ottobre 1999, n.490, il quale ha proposto all’articolo 94 la seguente definizione: “si intende per parco archeologico l’ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici”.  Tale formula, se costituisce lo sviluppo di quella adottata nella suddetta direttiva ministeriale del 1990, ne rappresenta per altro verso il superamento, laddove, in piena aderenza con il concetto di bene culturale proposto dall’articolo 148 del Decreto legislativo 112/98, sembra postulare quale fondamento del parco archeologico la connessione intercorrente tra la tutela dei beni e la promozione delle attività culturali, che costituisce infatti uno dei principi fondamentali cui si ispira il disegno di riforma del settore. Questa definizione di parco archeologico sembra rispecchiare anche l’enunciato di cui all’articolo 134 del D. L.vo 112/98, secondo cui “sono beni ambientali, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali”. In pratica il legislatore tende a accomunare i due concetti di parco come bene culturale e parco come bene ambientale in un’unica definizione di “patrimonio culturale” che racchiude in sé la duplice esigenza della conservazione e della pubblica fruizione del bene stesso e fa emergere la sua funzione sociale e culturale In questa nuova ottica viene esaltata la funzione che il parco assolve nella sua specificità e quindi il valore che esso esprime, in conformità del resto all’intervenuta estensione dell’oggetto della tutela, che, nell’impianto del D. Leg.vo 368/98, abbraccia anche le “attività culturali” che, sebbene non trovino un supporto in cose materiali, rivestono egualmente particolare pregio.Ma nel Testo Unico, è sostanzialmente assente ogni riferimento al “Parco Archeologico” come soggetto istituzionale. 

[5] L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è stato fondato a Parigi nel 1946. Secondo l’atto costitutivo, i suoi compiti fondamentali sono: a) favorire la conoscenza e la comprensione reciproca tra i popoli; b) imprimere un impulso vigoroso all’educazione popolare e alla diffusione della cultura; c) cooperare al mantenimento, al progresso e alla diffusione del sapere. Nell’ambito dell’UNESCO è stato istituito nel 1947 un Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM).

[6] G. C. Argan, Il museo come scuola, “Comunità”, n. 3, 1949, p. 65

[7] Inoltre in questi anni l’Italia partecipa al programma promosso dall’UNESCO, in occasione dei suoi dieci anni di vita: la Campagna Internazionale dei Musei. Nell’ambito di quest’iniziativa dal 6 al 14 ottobre 1956 viene istituita la I settimana dei Musei, una manifestazione dai chiari intenti educativi, volta ad avvicinare i cittadini alle strutture museali, che riscuote un grande successo e verrà ripetuta attraverso formule diverse negli anni seguenti.

 

[8] Nel 1960 mediante una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione (circolare del 12 settembre 1960 n. 5324/4/Bo.) si invitano i capi degli istituti di secondo grado a organizzare visite di istruzione presso musei, gallerie, monumenti di particolare interesse, contribuisce a meglio definire il ruolo di agenzia educativa che queste strutture sono in grado di svolgere. A proposito della fruizione dei beni culturali nei programmi scolastici nel D.M. 24 aprile 1963, si trova scritto che « l’insegnante, mediante visite a musei, gallerie, monumenti e presentando buone riproduzioni d’arte, stimolerà le esperienze espressive e avvierà l’alunno a una prima educazione al gusto »

[9] Nel 1963, il CDNIA (Centro Didattico Nazionale per l’Istruzione Artistica) organizza a Gardone Riviera un convegno sul tema Didattica dei Musei e dei Monumenti che segna uno dei momenti più importanti della storia della didattica museale in Italia. I lavori del convegno si articolano nelle seguenti commissioni: Problemi generali e amministrativi; Musei artistici e monumenti; Musei Storici ed Educazione Popolare; Musei Tecnici e Scientifici.

[10] Didattica dei musei e dei monumenti. Documento conclusivo del Convegno nazionale di Studio (Gardone Riviera, 2-4 aprile, 1963), Roma, Centro didattico Nazionale per l’Istruzione Artistica, 1967, p. 50.

[11] L. 26 aprile 1964, n. 310.

[12] L’impulso alla creazione di questa commissione fu dato dall’indefesso lavoro della studiosa Paola Della Pergola, proprio in base alla sua esperienza in campo didattico presso la Galleria Borghese di Roma.

[13] Si riporta integralmente il testo della circolare:

 «GABINETTO. Ai Provveditori agli Studi; Ai Soprintendenti AA.BB.AA.; Ai Direttori dei Musei.
Alla fine dello scorso anno, a seguito del voto espresso dall´Associazione Nazionale dei Musei Italiani, è stata istituita presso questo Ministero – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, una Commissione di studio con l´incarico di promuovere e coordinare le iniziative intese a valorizzare convenientemente la funzione didattica dei Musei. Della Commissione, che è presieduta dal prof. Pietro Romanelli, Presidente della Prima Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti , fanno parte pedagogisti, il Provveditore agli Studi di Roma, funzionari tecnici e amministrativi delle Antichità e Belle Arti ed esperti della materia. Nel corso delle riunioni finora tenute, la Commissione, sulla base delle esperienze realizzate con successo dalla Galleria Borghese di Roma, la quale già si è avvalsa dell´attiva ed efficace partecipazione della Scuola, ha riconosciuto che, per una sempre maggiore conoscenza del nostro patrimonio artistico e per l´approfondimento dei valori di cultura, di tradizione e di umanità che l´opera racchiude, non possa prescindersi da una stretta collaborazione tra il Museo e la Scuola.
In considerazione di quanto sopra, questo Ministero ritiene opportuna l´istituzione presso ciascuno dei principali Musei di una sezione didattica e, presso ciascuno dei Provveditorati agli Studi, di un centro per il coordinamento delle varie attività a livello provinciale e per la ricerca delle soluzioni da adottarsi con il contributo delle singole esperienze.
Gli istituendi Centri dovrebbero essere in particolare collegati con i più importanti Musei della regione o della provincia per la opportuna utilizzazione e valorizzazione del materiale artistico di cui la regione o la provincia dispongono.
Ciò premesso, confidando nell´interessamento che le SS.VV. vorranno svolgere per l´attuazione di questo nuovo e significativo settore di studio, si prega di voler inviare alla predetta Commissione (Direzione Generale Antichità e Belle Arti – Piazza del Popolo n. 18 – Uff. RICIS) una cortese assicurazione di adempimento in merito alla istituzione delle Sezioni e dei centri di cui si è detto, e di voler, altresì, fornire alla Commissione medesima qualsiasi notizia relativa alle esperienze che verranno attuate ed ai risultati che saranno conseguiti (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 27 marzo 1970, n. 128) ».

[14] Sezioni didattiche erano già state istituite presso la Galleria Borghese e presso la Pinacoteca di Brera.

[15] Il museo come esperienza sociale. Atti del Convegno di studio sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. Roma, 4-5-6 dicembre 1971, Roma, De Luca, 1972.

[16] A tale proposito lo studioso M. Calvesi, intervenendo al convegno, afferma che un museo può essere vitale solo se dotato di un’adeguata strumentazione didattica, tale da renderlo un centro di attività, di studi, di ricerche e di dibattiti fruibili dal pubblico.

 

[17] L’organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali viene disciplinata dal D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[18] La Commissione di studio per la revisione ed il coordinamento delle norme di tutela relativa ai beni culturali si era insediata il 9 aprile del 1968 ed aveva concluso i propri lavori nel mese di marzo del 1971.

[19] In attuazione della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, il Governo emana una serie di decreti legislativi che trasformano l’organizzazione della scuola pubblica: D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419; D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420; D.P.R. 30 agosto 1975, n. 970.

[20] D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

[21] Oltre a disciplinare le Sezioni didattiche, la proposta di legge prevedeva l’istituzione di un Istituto Centrale per l’attività di promozione culturale e didattica, in aggiunta agli altri Istituti Centrali già esistenti; definiva gli aumenti delle unità delle dotazioni organiche nei ruoli della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria; proponeva forme nuove di collaborazione fra il mondo della scuola e degli uffici della tutela; prevedeva la possibilità di stipulare convenzioni con altri enti, la copertura finanziaria e le modalità dell’entrata in vigore.

[22] È questa la denominazione attribuita al provvedimento contenuto nell’art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

[23]  M.S. Giannini “I beni culturali” in Riv.Trim.dir.pubbl., 1976

[24] Si tratta del  D.L. 14 novembre 1992, n. 433 e la successiva legge di conversione 14 gennaio 1993.

[25] Tra i servizi per i quali si prevede l’affidamento a terzi, la L. 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4  menziona:a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario; b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all’informazione museale.

 

[26] La Legge Finanziaria del 1995 (L. 23 febbraio 1995, n. 41), ampliando in modo significativo quanto disposto dall’articolo 4 della L. 14 gennaio 1993, n. 4, prevede la possibilità di affidare a Fondazioni culturali o bancarie, società e consorzi la gestione di ulteriori servizi in passato erogati dalla struttura museale. Tali concetti sono ribaditi anche nel D.M. 24 marzo 1997, n. 139, comma 2 dell’articolo 2.

[27] « a) Il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzione di beni culturali; b) i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapositive e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica; f) i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro; g) i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d’ingresso; h) l’organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali (D.M. 24 marzo 1997, n. 139) ».

[28] Cfr. D.M. 16 marzo 1996.

[29] In questo senso, appaiono in linea con gli orientamenti della Commissione e con la legislazione internazionale più avanzata le disposizioni normative contenute nell’articolo 7 della L. 8 ottobre 1997, n. 352, che prevedono la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze per elaborare percorsi didattici che tengano conto della specificità delle richieste formative.

[30] Cfr. L. 23 febbraio 1995, n. 41 e  D.M. 24 marzo 1997, n. 139.

[31] D.Lg. 20 ottobre 1998, n. 368.

[32]  È con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1998, tuttavia, che si tenta di dare una adeguata risposta alla questione della creazione di un sistema nazionale per i servizi educativi del museo e del territorio avanzata in più occasioni dalla Commissione nazionale per la didattica. Il decreto dispone infatti l’istituzione di un Centro Nazionale per i Servizi educativi del Museo e del territorio presso il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di coordinare le attività dei Servizi educativi attivati presso le Soprintendenze e i maggiori musei statali.

 

[33] Il nuovo Codice per i beni Culturali e Paesaggistici, composto da 184 articoli, è entrato in vigore  il 1° maggio 2004, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137.

[34] Articolo 102, Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

Articolo 119, Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole.

1. Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

[35] Sulla qualificazione degli addetti ai musei le leggi restano sulla soglia di richieste generiche di presenza di direttore e/o conservatore, laureato e/o specializzato il primo o diplomato il secondo.

[36] Nel Regno Unito, le Policy Guidelines on Social Inclusion hanno identificato, nel 1999, alcune delle principali barriere per un uso socialmente inclusivo di musei, archivi e biblioteche raggruppandole in: istituzionali (apertura ridotta, scarsa segnaletica,…), personali e sociali (scarsa alfabetizzazione, mancanza di fiducia in sé, scarsa socializzazione), attitudinali (difficile accesso alle informazioni, modesto interesse, isolamento), ambientali (accesso fisico, scarsi collegamenti). Il recente Accreditation System nella sezione dedicata ai Servizi agli Utenti, riprende e chiarisce: “l’accessibilità non si esaurisce con la possibilità di visitare fisicamente il museo; significa anche che un pubblico di tutte le età e proveniente da tutti i contesti sociali possa fruire delle collezioni in diversi modi.”

[37] La Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, adottata dall’Unesco nel 2001, raccomanda un equal access all’arte, alla conoscenza scientifica e tecnologica, ai saperi”; già l’art.27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani recitava “ogni individuo ha diritto di partecipare liberamente alla vita della comunità, a godere delle arti ed a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”.

[38] La proposta di legge, per l’istituzione del museo tattile nazionale, venne avanzata il 1 dicembre del 1994 dall’on. R Mastrangeli; successivamente il Museo Tattile statale Omero è riconosciuto grazie alla Legge n. 452 del 25 novembre 1999.

[39] Tale documento venne approvato con D.M. il 10 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. del 19 ottobre dello stesso anno.

[40] Esiste una prassi, una cultura consolidata che ritiene l’uso del tatto pericoloso e disdicevole in ogni caso. In realtà esiste una differenziazione: ci sono opere che non possono essere toccate in nessun caso, altre che non subirebbero alcun danno dall’esplorazione tattile, altre ancora che non sarebbero danneggiate qualora toccate dai pochi visitatori non vedenti che frequentano i musei e le mostre, altre che potrebbero essere toccate con l’ausilio di guanti. Alla luce di questo, appare pregiudiziale il divieto assoluto di toccare.

 

[41] G. P. TRECCANI, Barriere architettoniche e tutela del costruito, in “TeMa” I (1998), pp.9-13.